Determinazione indizione

Quesito n. 1Lotto n. 2 “Compendio Ex Borello e Maffiotto – Via Bizzozero 20-28 – Corso Spezia 14 – Via Martinotti
In caso di mancata trasformazione del Lotto – cioè mancata Attuazione dell’Ambito “Borello e Maffiotto”, come previsto dal Piano Particolareggiato vigente – e considerata l’incertezza di addivenire ad un accordo con la proprietà della porzione immobiliare distinta al C.F. fg. 1378 part. 156, si chiede se, con riferimento al cambio di destinazione d’uso – non consentito, come evidenziato nel Bando – si intenda l’ultimo uso in atto, risalente a circa 2008/2010 (cioè Attività Produttiva della Borello e Maffiotto S.p.A).
Risposta al quesito n. 1Lotto n. 2 “Compendio Ex Borello e Maffiotto – Via Bizzozero 20-28 – Corso Spezia 14 – Via Martinotti
Come indicato nella sezione “DESTINAZIONE URBANISTICA” della scheda tecnico patrimoniale allegata al bando “In caso di mancata trasformazione del Lotto […] ai sensi dell’art. 6 punto 4 ter delle N.U.E.A. sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo senza cambio di destinazione d’uso anche con la permanenza delle attività in atto, se in contrasto con le destinazioni d’uso previste dal Piano, purché legittimamente insediate, fatto salvo quanto previsto nell’allegato B delle N.U.E.A. e le specifiche norme relative alle singole aree.”.
Si riporta inoltre quanto indicato al comma 8 dell’art. 2 delle N.U.E.A. del Comune di Torino:
“[…] Per destinazione d’uso di un immobile esistente si intende quella legittimamente in atto, quale risulta da licenze edilizie, concessioni e autorizzazioni rilasciate o in applicazione di disposizioni di legge.
Nel caso in cui la destinazione d’uso non risulti da tali atti, si fa’ riferimento a documentazione probatoria, quale il classamento catastale o altra. […]”.
Si coglie inoltre l’occasione per ricordare che i possibili riusi dell’area e la previsione di destinazioni d’uso diverse dalle destinazione d’uso previste dal PRGC sono subordinati alla verifica della coerenza con il Piano di Classificazione Acustica del Comune di Torino, o comunque alla verifica della compatibilità ai sensi dei criteri di cui alla D.G.R. n. 85-3892 del 6/8/2001 “L.R. n. 52/2000 art. 3, lett. a. “Linee Guida per la classificazione acustica del territorio” e s.m.i..

Quesito n. 2Lotto n. 2 “Compendio Ex Borello e Maffiotto – Via Bizzozero 20-28 – Corso Spezia 14 – Via Martinotti
Nell’ipotesi di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo dell’immobile esistente, si chiede se possa risultare ammissibile l’applicazione della Legge 105/2024 come mutamento di destinazione d’uso “orizzontale” coerente con la destinazione d’uso prevista dal PRG ovvero, trattandosi di Area Normativa M1, anche con possibile localizzazione di Attività Commerciali/MSV.
Risposta al quesito n. 2Lotto n. 2 “Compendio Ex Borello e Maffiotto – Via Bizzozero 20-28 – Corso Spezia 14 – Via Martinotti
Come indicato nella sezione “DESTINAZIONE URBANISTICA” della scheda tecnico patrimoniale allegata al bando non è ammesso il cambio della destinazione d’uso.
Si riporta quanto riportato al comma 8 dell’art. 2 delle N.U.E.A. del Comune di Torino:
“[…] Per cambiamento di destinazione d’uso di un’area, di un edificio o parte di esso, anche se effettuato senza esecuzione di opere edilizie, si intende il passaggio dall’una all’altra delle 11 classi di attività di cui al successivo art. 3 e, all’interno di ciascuna classe, il passaggio da una categoria all’altra contraddistinta con altra lettera alfabetica.
Il cambio d’uso può effettuarsi soltanto nel rispetto e in conformità a quanto prescritto dalle presenti norme e dai regolamenti comunali.”
Pertanto il passaggio, ancorché “orizzontale”, da una destinazione d’uso all’altra è ammesso solo verso le sottocategorie delle classi di attività contraddistinte dalla medesima lettera alfabetica.
Si ricorda che, nel caso in cui la legittima destinazione d’uso fosse di tipo produttivo (da verificare così come indicato nella risposta al quesito n.1) sono in tal caso ammesse, entro il limite del 25% della S.L.P. esistente, destinazioni accessorie strettamente necessarie allo svolgimento dell’attività principale e integrate nell’unità produttiva stessa quali residenza custode e/o titolare, uffici, attività di cui ai punti 4A2, 4A3 e 4B e di Spaccio aziendale e/o Spaccio interno, nei limiti e nel rispetto di quanto disposto nell’allegato C.
Si precisa inoltre che, con riferimento all’art. 23 ter del T.U.E. così come modificato dal D.L. 69/24 e successiva conversione in L. 105/24, la variazione della destinazione d’uso tra categorie (verticale) di un intero immobile è consentita nel rispetto delle previsioni di P.R.G. a differenza della variazione della destinazione tra sottocategorie (orizzontale) che risulta sempre ammessa.

Quesito n. 3Lotto n. 2 “Compendio Ex Borello e Maffiotto – Via Bizzozero 20-28 – Corso Spezia 14 – Via Martinotti
Si chiede se esista la possibilità di attuare il Piano Particolareggiato per la sola porzione relativa ai mappali in vendita. Il Piano prevede infatti la ristrutturazione urbanistica dell’intero isolato ma, come si evince dalla documentazione di gara, la procedura esclude la vendita dei mappali 208 e 156, di proprietà di terzi.
Risposta al quesito n. 3Lotto n. 2 “Compendio Ex Borello e Maffiotto – Via Bizzozero 20-28 – Corso Spezia 14 – Via Martinotti
L’attuazione del Lotto VII del Piano Particolareggiato Lingotto in cui è inclusa la sola porzione relativa ai mappali in vendita può avvenire previa approvazione di un Progetto d’insieme ai sensi dell’ ART. 20 N.T.A. PIANO PARTICOLAREGGIATO LINGOTTO; “[…] contestualmente alla richiesta del primo e dei successivi permessi di costruire relativi ai lotti I, II, III, V, VI e VII, deve essere presentato un Progetto d’Insieme urbanistico-architettonico, relativo all’intero lotto di riferimento […] deve individuare i caratteri architettonici e compositivi che sottendono alla unitarietà formale degli interventi e alla relativa integrazione compositiva con gli elementi architettonici del contesto urbano di riferimento, oltre a dimostrare il rispetto delle superfici di cui ai precedente articolo 5).” Tale presentazione del Progetto d’insieme, previamente condiviso e assentito da tutte le Proprietà del Lotto VII, deve essere contestuale alla richiesta del Primo Permesso di Costruire del medesimo Lotto VII.